Il vescovo non ha obbligo di denuncia

Come qualunque altra persona che non ha la qualifica di pubblico ufficiale, il vescovo non ha l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria i casi di pedofilia.

23/05/2012
Immagine tratta da un blog della casa editrice Chiarelettere.
Immagine tratta da un blog della casa editrice Chiarelettere.

Le linee guida della Cei spiegano che il vescovo, come qualunque altra persona che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria dello Stato le notizie che abbia ricevuto in merito a fatti di pedofilia. Nel contempo, quando siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, al vescovo è indicato di cooperare con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile.

In ogni caso, «il procedimento canonico per gli illeciti in oggetto è autonomo da quello che si svolga per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato». Questo implica che «anche se non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), il vescovo dovrà ugualmente procedere senza ritardo, ove abbia avuto notizia di possibili abusi, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all’indagine previa e all’adozione degli opportuni provvedimenti cautelari».

E ugualmente, nel caso in cui il sacerdote incriminato dal tribunale dello Stato venisse assolto per mancanza di prove significative, questo non obbliga il vescovo ad accogliere tali conclusioni, qualora egli abbia differenti informazioni. Il procedimento statale non lo esime infatti da una propria valutazione ai fini del procedimento canonico.

Saverio Gaeta
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Postato da DOR1955 il 23/05/2012 15:27

Se non erro, e se ciò fosse chiedo preventivamente scusa, questo discorso è stato fatto da "mons. crociata". Mi sembra che questo "monsignore" (sto usando scientemente il minuscolo) abbia fatto, nello stesso discorso, un "salto mortale con triplo avvitamento carpiato". Non concordo! Comunque, se qualche vescovo (ancora minuscolo) e il "monsignore" in questione sembra poca cosa il reato di pedofilia, farebbero bene a rileggersi, anzi a praticare quanto scrive Matteo 18,5-10. E che Dio abbia misericordia di voi.

Postato da Aquilante il 23/05/2012 13:34

Grazie al Sig. Gavino, che ha riportato il passaggio del Cod. Pen. che da ieri andavo cercando per rinfrescarmi le idee. Io non sono esperta di legge e vorrei chiedere a qualcuno qui dei commenti di aiutarmi a capire. L'articolo citato dal Sig Gavino parla di concorso per chi "aiuta...ad eludere", ossia per chi svolge un ruolo attivo nella vicenda criminosa. L'omissione, ossia la mancata denuncia, si configura come ruolo attivo oppure no? Ve lo chiedo perché ieri sono rimasta allibita da questo passaggio delle linee guida della CEI. Quindi, forse, ho capito male io. Rimane scontato che l'omissione è un grave peccato sul fronte etico, ma dato che questo non rientra nel Cod. Pen. allora è questione minore.

Postato da Gavino il 23/05/2012 10:11

Giova ricordare che l'art 378 del Codice Penale, punisce il reato di favoreggiamento. Così esso cita: Art. 378 Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1)o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorita’, o a sottrarsi alle ricerche di questa, e’ punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso e’ quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2) . Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e’ della multa fino a lire un milione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non e’ imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. (1)La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo. (2) Comma aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646. Ogni commento è superfluo.

Postato da spark il 23/05/2012 09:17

Qualcuno mi dica che non e' vero, che si tratta di un refuso!

Postato da giggio il 22/05/2012 21:28

ma siamo impazziti? il vescova ha l'obbligo di denunciare il prete pedofilo o che abusa di adolescenti. lo deve anche immediatamente allontanare dalla parrocchia dove esercita. non denunciarlo è pura omertà.

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