24/04/2013
Cosa ha comportato per SOS Villaggi dei Bambini assumere ed attuare i principi di necessità e
appropriatezza che ispirano le Linee Guida ONU per i bambini fuori famiglia?
Samantha Tedesco ha spiegato come questo «ha significato attivare un
percorso di ricerca azione che si è strutturato infine nella policy “Family first”, ossia
la “famiglia al centro”
dei nostri interventi.
Lavorare con le famiglie seguendo il principio di necessità significa in quest’ottica
operare per rimuovere
tutti i fattori che possono rendere necessario allontanare i bambini dalle proprie famiglie; seguire il
principio di appropriatezza comporta la capacità di strutturare interventi adeguati nei confronti dei
bambini e delle loro famiglie durante tutto il percorso di presa in carico, dal momento dell’accoglienza al
momento delle dimissioni».
«Come organizzazione questo è stato un punto di arrivo, abbiamo 60 anni di storia e nasciamo come
organizzazione centrata sul bambino e sulla sua accoglienza: questo
ampliamento verso una solidarietà
estensiva, che ha come focus il bambino con la sua famiglia d’origine ha rappresentato un cambiamento
culturale e metodologico che ha rivoluzionato il nostro modo di intervenire. Se prima il centro
dell’intervento consisteva infatti nell’accoglienza dei bambini presso le nostre case, ora da dieci anni a
questa parte il nostro impegno si rivolge principalmente alla prevenzione, attraverso programmi di
rafforzamento familiare che favoriscano il mantenimento dei bambini presso le loro famiglie. Non solo,
anche i progetti individualizzati dei bambini accolti nelle nostre strutture residenziali vengono oggi cocostruiti
con l’obiettivo di
preservare e possibilmente migliorare la qualità delle relazioni dei bambini con la
propria rete primaria. Questi mutamenti ci hanno stimolato a promuovere una formazione specifica dei
nostri operatori per il lavoro con le famiglie d’origine e con i gruppi di fratelli».
Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia è uno dei diritti affermati dalla Convenzione sui
diritti del fanciullo adottata a New York il 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
27.5.1991 n. 176, un principio costituzionale per l’Italia, ribadito peraltro dalla Legge 149
sull’adozione. «Sarebbe però miope - sostiene
Susanna Galli, giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Milano - non considerare quanto siano gravi le ripercussioni sui diritti dei bambini di
questo momento in cui
gli effetti della crisi economica si abbattono sulle persone e sulle famiglie e
producono sempre più esclusione sociale, amplificando il rischio di frammentazione dei legami
familiari e di crisi personali».
«Ogni giorno la stampa richiama l’urgenza di una crisi che sta
divorando non solo spazi di sicurezza e ben-essere individuale ma anche e soprattutto i legami
sociali. Crediamo che non si possa assistere passivamente all’incremento, anche a livello
giudiziario, degli effetti della crisi – economica e culturale che stiamo vivendo - rimanendo
impassibili di fronte al rischio di arretramento della cultura dei diritti dei soggetti minori di età che
si sta verificando».
«Ancorata a questa premessa ho voluto partire da un terreno comune, in cui si riconoscono i molti
operatori presenti, per aprire la riflessione verso un perimetro più ampio e complesso, definito
dalla Corte Europea sui diritti dell’uomo.
Sul piano culturale, lo sguardo rivolto alla CEDU dimostra come gli aspetti collegati alla tutela dei
minori non possa ormai più prescindere dalla dimensione globale che tali tematiche assumono, non
solo per coinvolgere, sempre più di frequente, interessi che ruotano, fisiologicamente o
patologicamente, attorno a realtà territoriali nazionali diverse, ma anche per la consapevolezza che,
essendo in gioco diritti fondamentali di soggetti vulnerabili, la diversità di tutele rispetto ai
destinatari, a seconda del Paese in cui si trattano tali problematiche, appare sempre più
problematica».
«
In realtà il concetto di superiore interesse del minore è estraneo all’esperienza normativa della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che all’art.8 non ne fa cenno alcuno mentre campeggia,
ad esempio, nella Carta di Nizza-Strasburgo.
Di fatto pur consapevole dei pochissimi riferimenti ai diritti del minore nella Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, uno degli aspetti tenuti sempre presenti dai giudici di Strasburgo è quello della
ricerca dell’interesse del minore nelle diverse situazioni concrete, e nel
diritto alla relazione tra
genitori e figli, la Corte ha costantemente riaffermato come l’allontanamento del minore dalla
famiglia, la sua istituzionalizzazione e ogni misura limitativa, sospensiva o ablativa della potestà
genitoriale che vadano ad incidere in modo determinante su tale aspetto fondamentale, debbano
essere assunti con estrema prudenza ed esatta ponderazione degli interessi pubblici e privati in
gioco.
Il provvedimento di allontanamento deve avere dunque carattere temporaneo e prevedere la
prospettiva di un recupero delle relazioni familiari, secondo un progetto che sia stato studiato sulla
situazione concreta, possibilmente con il coinvolgimento dei soggetti interessati, e condiviso tra i
servizi».
Alberto Picci