Accogliere i bambini in tempo di crisi

Sono 29.309 i minori accolti fuori dalla famiglia d'origine in Italia. I risultati della tavola rotonda organizzata da SOS Villaggi dei bambini

Nell'interesse dei bambini

24/04/2013

Cosa ha comportato per SOS Villaggi dei Bambini assumere ed attuare i principi di necessità e appropriatezza che ispirano le Linee Guida ONU per i bambini fuori famiglia? Samantha Tedesco ha spiegato come questo «ha significato attivare un percorso di ricerca azione che si è strutturato infine nella policy “Family first”, ossia la “famiglia al centro” dei nostri interventi. Lavorare con le famiglie seguendo il principio di necessità significa in quest’ottica operare per rimuovere tutti i fattori che possono rendere necessario allontanare i bambini dalle proprie famiglie; seguire il principio di appropriatezza comporta la capacità di strutturare interventi adeguati nei confronti dei bambini e delle loro famiglie durante tutto il percorso di presa in carico, dal momento dell’accoglienza al momento delle dimissioni».

«Come organizzazione questo è stato un punto di arrivo, abbiamo 60 anni di storia e nasciamo come organizzazione centrata sul bambino e sulla sua accoglienza: questo ampliamento verso una solidarietà estensiva, che ha come focus il bambino con la sua famiglia d’origine ha rappresentato un cambiamento culturale e metodologico che ha rivoluzionato il nostro modo di intervenire. Se prima il centro dell’intervento consisteva infatti nell’accoglienza dei bambini presso le nostre case, ora da dieci anni a questa parte il nostro impegno si rivolge principalmente alla prevenzione, attraverso programmi di rafforzamento familiare che favoriscano il mantenimento dei bambini presso le loro famiglie. Non solo, anche i progetti individualizzati dei bambini accolti nelle nostre strutture residenziali vengono oggi cocostruiti con l’obiettivo di preservare e possibilmente migliorare la qualità delle relazioni dei bambini con la propria rete primaria. Questi mutamenti ci hanno stimolato a promuovere una formazione specifica dei nostri operatori per il lavoro con le famiglie d’origine e con i gruppi di fratelli».

Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia è uno dei diritti affermati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27.5.1991 n. 176, un principio costituzionale per l’Italia, ribadito peraltro dalla Legge 149 sull’adozione. «Sarebbe però miope - sostiene Susanna Galli, giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Milano - non considerare quanto siano gravi le ripercussioni sui diritti dei bambini di questo momento in cui gli effetti della crisi economica si abbattono sulle persone e sulle famiglie e producono sempre più esclusione sociale, amplificando il rischio di frammentazione dei legami familiari e di crisi personali».

«Ogni giorno la stampa richiama l’urgenza di una crisi che sta divorando non solo spazi di sicurezza e ben-essere individuale ma anche e soprattutto i legami sociali. Crediamo che non si possa assistere passivamente all’incremento, anche a livello giudiziario, degli effetti della crisi – economica e culturale che stiamo vivendo - rimanendo impassibili di fronte al rischio di arretramento della cultura dei diritti dei soggetti minori di età che si sta verificando».

«Ancorata a questa premessa ho voluto partire da un terreno comune, in cui si riconoscono i molti operatori presenti, per aprire la riflessione verso un perimetro più ampio e complesso, definito dalla Corte Europea sui diritti dell’uomo. Sul piano culturale, lo sguardo rivolto alla CEDU dimostra come gli aspetti collegati alla tutela dei minori non possa ormai più prescindere dalla dimensione globale che tali tematiche assumono, non solo per coinvolgere, sempre più di frequente, interessi che ruotano, fisiologicamente o patologicamente, attorno a realtà territoriali nazionali diverse, ma anche per la consapevolezza che, essendo in gioco diritti fondamentali di soggetti vulnerabili, la diversità di tutele rispetto ai destinatari, a seconda del Paese in cui si trattano tali problematiche, appare sempre più problematica». 

«In realtà il concetto di superiore interesse del minore è estraneo all’esperienza normativa della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che all’art.8 non ne fa cenno alcuno mentre campeggia, ad esempio, nella Carta di Nizza-Strasburgo. Di fatto pur consapevole dei pochissimi riferimenti ai diritti del minore nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, uno degli aspetti tenuti sempre presenti dai giudici di Strasburgo è quello della ricerca dell’interesse del minore nelle diverse situazioni concrete, e nel diritto alla relazione tra genitori e figli, la Corte ha costantemente riaffermato come l’allontanamento del minore dalla famiglia, la sua istituzionalizzazione e ogni misura limitativa, sospensiva o ablativa della potestà genitoriale che vadano ad incidere in modo determinante su tale aspetto fondamentale, debbano essere assunti con estrema prudenza ed esatta ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco. Il provvedimento di allontanamento deve avere dunque carattere temporaneo e prevedere la prospettiva di un recupero delle relazioni familiari, secondo un progetto che sia stato studiato sulla situazione concreta, possibilmente con il coinvolgimento dei soggetti interessati, e condiviso tra i servizi». 

Alberto Picci
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