07/11/2012
L’art. 30, primo comma, della Costituzione sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, «anche se nati fuori del matrimonio». Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il legislatore ha dato attuazione al dettato costituzionale avvicinando quanto più possibile la posizione giuridica dei figli naturali a quella dei figli legittimi. Peraltro, differenze tuttora sono rimaste, in particolare, sotto il profilo dei rapporti di parentela.
Già nel 1994, decidendo su una questione di diritto successorio, la Corte Costituzionale aveva rivolto al legislatore un preciso invito a rivedere la disciplina della successione del figlio naturale «a distanza di molti anni dalla riforma del diritto di famiglia e in presenza di un notevole incremento dei rapporti familiari di fatto».
L’ultimo Rapporto sulla Coesione Sociale dell’Istat, datato 2011, mostra la fotografia impietosa di un trend decrescente di matrimoni (230.613 nel 2009 contro i 247.740 nel 2008) e di nascite (561.944 bambini nati nel 2010 contro 568.857 nati nel 2009). Di questi un bambino su 5, poco più di 100mila, nasce fuori dal matrimonio.
Benedetta Verrini