12/12/2011
L’esenzione dall’Ici prevista dalla legge riguarda tutti gli immobili utilizzati da un “ente non commerciale” e destinati “esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive”. In pratica c’è un’esenzione che riguarda tutto il mondo nonprofit ed è circoscritta alle otto attività indicate dalla legge.
La legge
Nel 1992, lo Stato italiano ha istituito l’Ici, l’imposta comunale sugli immobili. Nello stesso intervento normativo (decreto legislativo n. 504/1992) sono state previste delle esenzioni: riguardato a tutti gli immobili utilizzati da un “ente non commerciale” e destinati “esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive”.
La tassa sugli immobili viene pagata invece per altri tipi di attività commerciali, come ad esempio quella alberghiera. Un pensionato per studenti fuori sede o per l’ospitalità di parenti di malati ricoverati in ospedali lontani dalla residenza, non è assimilabile a un albergo. E’ invece una struttura ricettiva complementare, di carattere sociale, che rientra nelle otto attività suddette.
Secondo la legge, perché venga applicata l’esenzione è necessario che si realizzino due condizioni:
1. Il proprietario dell’immobile deve essere un “ente non commerciale”.
2. L’immobile deve essere destinato “esclusivamente” allo svolgimento di una o più tra le otto attività di rilevante valore sociale individuate dalla legge.
Nel 2004 la Corte di Cassazione ha aggiunto un nuovo requisito per avere diritto all’esenzione: che l’attività non venga svolta in forma di attività commerciale.
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