23/09/2011
Il minore straniero migrante non può essere espulso e, anzi, deve essere accolto e protetto. A prevederlo è il testo unico sull’immigrazione, il decreto legislativo 286 del ’98, all’articolo 19.
«La protezione», spiega Alessandra Ballerini, legale di Terre des hommes, «si deve tradurre nel pronto trasferimento, entro 48 ore dall’arrivo, in strutture d’accoglienza adeguate a rispondere alle specifiche esigenze di cura, educazione e protezione». Il minore straniero non accompagnato deve essere immediatamente segnalato al giudice tutelare, al tribunale dei minori, al comitato Minori stranieri del ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al sindaco del Comune.
Qualunque limitazione alla libertà personale, inoltre, deve essere supportata dall’autorità giudiziaria. «In nessun caso», denuncia la Ballerini, «i trattenimenti delle centinaia di minori a Lampedusa sono stati supportati da tale provvedimento».
Marco Ratti