09/05/2012
Il procuratore sportivo Stefano Palazzi (foto Ansa).
A rischio di sembrare pedanti, vale la pena, anche per capire di che cosa si parla, di mettere i paletti sulle violazioni contestate ai deferiti negli atti fimati dal procuratore della Figc Stefano Palazzi, nell'ambito del primo troncone dell'inchiesta sul calcio scommesse.
Le ragioni del rinvio a giudizio ruotano soprattutto intorno alla violazione degli articoli 7 e 9 del Codice di giustizia sportiva. All'articolo 7 comma 1 si legge: Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. Lo stesso articolo prevede la possibilità che sia accertata e contestata la responsabilità oggettiva della società cui appartengono le persone che si sono rese responsabili di illecito sportivo e l'obbligo di denuncia per le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, che siano venuti a conoscenza di persone che abbiano compiuto o stiano per compiere illeciti sportivi.
L'articolo 9 punisce in particolare l'associazione finalizzata alla commissione di illeciti, che si verifica quando: tre o più soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti, con sanzione aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l’associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all’Associazione italiana arbitri.
Nel provvedimento di Palazzi si citano però anche l'articolo 1 e l'articolo 6. Il primo riguarda la violazione dei doveri e degli obblighi generali, compresi lealtà, correttezza e probità: Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Il 6 riguarda invece il divieto di scommesse: Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
Ad alcuni (come Acerbis, Doni, Gervasoni, Carobbio, Conteh, Ruopolo) è contestata l'aggravante di cui al comma 6 dell'articolo 7 prevista nel caso di pluralità di illeciti compiuti.
Elisa Chiari