18/10/2011
Il decreto legislativo 4-03-10 n. 28 e il successivo
D.M. 18-10-10 n. 180 hanno introdotto nell’ordinamento
giuridico italiano, in attuazione dell’art. 60
della Legge 18-06-09, una compiuta disciplina della mediazione
delle controversie civili e commerciali. All’art.
5 il decreto legislativo prevede l’obbligo di esperire un
tentativo di mediazione prima di iniziare un giudizio
in materia di divisione, successione ereditaria e patti di
famiglia; oltre che in numerose altre materie.
Tralasciando di considerare la materia dei patti di famiglia,
disciplinata dall’impianto del decreto legislativo
n. 55/2006, che fino a oggi ha avuto scarsa applicazione,
l’attenzione per quel che riguarda la famiglia si
concentra soprattutto sui giudizi in materia di divisione
e di successione ereditaria. Il Legislatore ha previsto
il previo tentativo di mediazione quale condizione di
procedibilità di questi giudizi. Si tratta di vicende processuali
alquanto frequenti e che concernono il passaggio
generazionale del patrimonio familiare.
Il fatto che il Legislatore abbia contemplato le controversie
in questa materia come meritevoli di un’istanza
di composizione stragiudiziale della lite, qual è quella
offerta dalla mediazione, deve fare riflettere.
Cesare Bulgheroni, Lalla Facco