14/10/2010
Una buona notizia per
le famiglie dei circa 350 mila studenti italiani dislesici. Si tratta di
bambini e ragazzi che soffrono di Dsa - Disturbi Specifici di
Apprendimento
(cioè dislessia (difficoltà nella lettura), la disgrafia/disortografia
(difficoltà nelle manifestazioni grafiche) e la discalculia (difficoltà
nello
svolgimento di calcoli), tutti disturbi che non hanno nulla a che vedere
con le
loro capacità intellettuali ma che spesso non vengono riconosciuti e in
alcuni
casi causano incomprensione da parte degli insegnanti e scoraggiamento o
inutili difficoltà nello studio nei ragazzi. Il Senato ha approvato, a
pochi
mesi di distanza dalla Camera, una legge che tutela questi studenti.
La legge stanzia due
milioni di euro per il 2010 e il 2011 (un milione per ogni anno) e
prevede
didattica personalizzata, l'uso di strumenti compensativi (personal
computer,
calcolatore), nonchè facilitazioni specifiche per gli esami anche
universitari
e per lo studio delle lingue straniere. I genitori di alunni della
scuola
primaria con tali disturbi, la cui diagnosi è riservata al Servizio
sanitario
nazionale, potranno usufruire di permessi di orario flessibile sul
lavoro per
assistere meglio i loro figli nelle attività
scolastiche. Inoltre è
prevista una specifica formazione per i docenti, per il riconoscimento
tempestivo
di queste patologie e
per l'applicazione di didattiche riabilitative.
IL TESTO DELLA LEGGE
Nuove norme in materia di disturbi specifici
d'apprendimento in ambito scolastico (C. 2459, approvata in un
testo unificato dalla 7a Commissione permanente del
Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C.
1001 Angela Napoli).
TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia).
1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia,
la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di
apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si
manifestano in presenza di capacità cognitive
adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit
sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante
per alcune attività della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un
disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà
nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei
segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella
rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un
disturbo specifico di scrittura che si manifesta in
difficoltà nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia
un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in
difficoltà nei processi linguistici di
transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un
disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà
negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei
numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la
discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2
a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche in materia.
1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le
seguenti finalità:
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso
misure didattiche di supporto, garantire una formazione
adeguata e promuovere lo sviluppo delle
potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione
adeguate alle necessità formative degli
studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i
genitori nei confronti delle problematiche legate ai
DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici
riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione
tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di
istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo
delle capacità in ambito sociale e professionale.
Art. 3.
(Diagnosi).
1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei
trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio
sanitario nazionale a legislazione vigente ed è
comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello
studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile
effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti
specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono
prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la
medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture
accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività
di recupero didattico mirato, presentano persistenti
difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione
alla famiglia.
3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado,
comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita
comunicazione alle famiglie interessate, interventi
tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli
studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui
all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non
costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
Art. 4.
(Formazione nella scuola).
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di
formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole
di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia,
è assicurata una adeguata preparazione riguardo alle
problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la
competenza per individuarne precocemente i segnali e la
conseguente capacità di applicare strategie
didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura
corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella
C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 5.
(Misure educative e didattiche di
supporto).
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire
di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di
flessibilità didattica nel corso dei cicli di
istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere
sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente
iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e
personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche
peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una
metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi
i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie
informatiche, nonché misure dispensative da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei
concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso
di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione
verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento,
prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità
dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte
periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il
raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso
di istruzione e di formazione scolastica e universitaria,
adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto
concerne gli esami di Stato e di ammissione
all'università nonché gli esami
universitari.
Art. 6.
(Misure per i familiari).
1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo
ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle
attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire
di orari di lavoro flessibili.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al
comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di
lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di
protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei
mesi, per le attività di identificazione precoce di
cui all'articolo 3, comma 3.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le
modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di
cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di
supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le
forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare
quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da adottare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca un Comitato
tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata
competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in
ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.
Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle
risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 8.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome).
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme
di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V
della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione
alle disposizioni della legge stessa.
Art. 9.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Dossier a cura di Orsola Vetri e Simone Bruno