Un "marsupio" per i bimbi prematuri

In Italia nascono 40 mila bambini prematuri ogni anno. I progetti "Care" e "Genitin" aiutano i genitori ad affrontare l'emergenza subito dopo il parto.

Congedo post partum: quando scatta con i bambini prematuri?

28/06/2011

Da quando far scattare il congedo post partum in caso di nascita pretermine? È possibile, se si hanno le condizioni fisiche idonee al lavoro, chiedere i tre mesi di astensione obbligatoria a partire dal momento in cui il bambino lascia la terapia intensiva e ritorna a casa? A sentire l'ultimo pronunciamento della Corte Costutizionale si direbbe di sì. La Consulta, infatti, con la sentenza del 4 aprile 2011 numero 116 pone l'attenzione sul rapporto affettivo tra madre e figlio e non solo sulla salute della donna dopo il parto, dichiarando «l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare».  

In sintesi: il pronunciamento della Consulta muove le mosse dal caso della signora  C., la cui figlia era stata ricoverata fin dalla nascita presso il Policlinico di Palermo in terapia intensiva. La bambina doveva venire al mondo il 1 luglio 2005, ma anticipò l'arrivo al 25 marzo: rimase pertanto ricoverata in ospedale fino all'8 agosto, cioè quasi per l'intera durata dell'astensione obbligatoria materna, ante e post partum. In casi simili, dicono i giudici, «il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso».

Ma ciò sarebbe inevitabile, spiegano, solo se la donna avesse problemi di salute e fosse costretta a restare a casa per i tre mesi di astensione previsti. Sarebbe invece assolutamente evitabile se la documentazione medica attestasse l'idoneità della madre a svolgere le mansioni  lavorative a cui è preposta. La madre in questione aveva chiesto di poter usufruire del periodo di congedo a decorrere dall'ingresso del bambino nella casa familiare offrendo al datore di lavoro la propria prestazione fino a tale data, ma la richiesta era stata respinta. «In detta situazione - prosegue la Consulta -  l’ostacolo all’accoglimento di tale richiesta, costituito dal rigido collegamento della decorrenza del congedo dalla data del parto, si pone in contrasto sia con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento – privo di ragionevole giustificazione – tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia».

(cfr.: www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do, indicando numero anno della sentenza)

Maria Gallelli
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