18/07/2011
Ecco, quindi, che all’interno
di un consultorio familiare
l’opera del consulente
familiare, in particolare,
non invade altri campi
professionali anzi, è capace
di inviare, anche
all’interno del consultorio
stesso, il cliente a un altro
professionista, quale
appunto lo psicoterapeuta,
per affrontare evidentemente
una problematica
che fuoriesce dal campo
professionale e specifico
del consulente familiare
perché, per esempio,
corrisponde a un caso psicopatologico
per cui è necessario
definire una diagnosi,
aspetto che certamente
un consulente non
può affrontare.
Il consulente familiare
può prestare la sua opera
e il suo lavoro all’interno
di un consultorio, sia come
lavoro subordinato
che come collaborazione,
ma anche semplicemente
come forma di volontariato,
che, infine, come libero
professionista aprendo,
presso l’Agenzia delle
Entrate, una partita Iva afferente
a una specifica categoria
delle professioni
di assistenza sociale e di
aiuto. Ecco che subentra
un discorso di coscienza
professionale e deontologica
che dovrebbe far sentire
a chiunque voglia operare
come consulente familiare
un’esigenza formativa.
Esigenza che dovrebbe
esplicarsi non solo
in una serie di nozioni teoriche
fondamentali e afferenti
a discipline diverse
che vanno dalla psicologia
alla sociologia, dall’etica
alla giurisprudenza,
ma soprattutto con un
percorso personale costituito
di pratica ed esperienza,
e soprattutto di un
importante lavoro sulla
propria persona capace
di mettere a fuoco eventuali
punti problematici
per promuovere un percorso
di cambiamento necessario
per diventare un
professionista efficace della
relazione di aiuto.
A questo punto subentra,
in modo molto proficuo,
il discorso delle associazioni
di categoria professionale
nate proprio
per tutelare anche la professionalità
del consulente
familiare e molto impegnate,
su tutto il territorio
nazionale, a promuovere
lo studio dei problemi relativi
alla consulenza familiare.
In Italia esiste l’“Associazione
italiana consulenti
coniugali e familiari”,
l’Aiccef, nata nel 1977
e iscritta al Cnel, Consiglio
nazionale dell’economia
e del lavoro dal 9 marzo
2002.Questa importante
associazione possiede
un ricco codice deontologico
che, per esempio, definisce
la specificità di tale
professione che «si qualifica
come una relazione di
aiuto che tende a fare della
persona la protagonista
del superamento della sua
difficoltà, instaurando un
rapporto di fiducia e collaborazione,
affinché l’utente,
con le sue stesse risorse,
superi il momento di
disagio».
L’Aiccef tiene in grande
considerazione la formazione
e permette l’iscrizione
all’associazione in
qualità di soci effettivi, soltanto
a quei consulenti familiari
che fuoriescono da
un cammino formativo almeno
triennale. A tal proposito,
il codice deontologico
dell’associazione, nella
sezione professionalità,
afferma che «è richiesta
una preparazione specifica
nel campo della consulenza
familiare acquisita
attraverso la frequenza di
scuole e corsi riconosciuti
dall’associazione. Il consulente
familiare nell’esercizio
della professione deve
attenersi alle conoscenze
scientifiche dei vari campi
delle discipline antropologiche
e ispirarsi ai valori
etici fondamentali, assumendo
come principi fondanti
della sua attività la
tutela della vita, della salute
psicofisica, della dignità
e libertà di ogni persona,
della convivenza democratica,
senza mai soggiacere
a interessi, imposizioni,
suggestioni di qualsiasi natura,
provenienti da singoli
individui o parti sociali o
dall’intera collettività».
Ermanno d'onofrio